La Rai ha rinunciato al canone su pc, tablet e smartphone, con questa motivazione:
“Decisiva è stata la presa di posizione del ministero allo Sviluppo Economico. La decisione arriva dopo le polemiche di giorni scorsi.
Il ministero ha fatto notare a Rai che sarebbe stato assurdo imporre un pagamento a scapito dei beni digitali. Avrebbe certo penalizzato lo sviluppo tecnologico in Italia, tra consumatori e aziende, proprio in una fase in cui il Paese sta cercando di potenziarlo e mentre il governo lavora alla prima Agenda digitale italiana.”
Va bene, è importante che l’obiettivo sia stato raggiunto, ma sulle motivazioni non ci siamo proprio.
Questo canone era opportuno che venisse cancellato per quelle motivazioni, ma soprattutto andava cancellato perché non può essere richiesto.
Attualmente sono previsti due tipi di canone RAI: ordinari e speciali.
Ecco le relative definizioni puntuali fornite dal sito stesso della RAI
Gli Abbonamenti Ordinari riguardano la detenzione nell’ambito familiare (abitazione privata) di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive. (art. 1 e 2 R.D.L. 21-2-1938 n. 246 e modificazioni successive).
Gli Abbonamenti Speciali riguardano la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare nell’esercizio di un’attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc.
In sostanza, in base al famoso Regio Decreto basta possedere una radio o una tv per dover corrispondere il canone e rimarrebbero esclusi solo gli utilizzi extra-familiari ma senza fine di lucro.
Il sito però va oltre queste definizioni e motiva perché sarebbe moralmente corretto corrisponderlo.
Oltre alle tre reti principali, sul digitale terrestre è infatti possibile usufruire di servizi di pubblica utilità come Rai Parlamento, Rai Scuola, Rai Storia, Linea Blu, Superquark, ecc.
Peccato che nessuno di questi contenuti sia accessibile dai siti RAI per i possessori di dispositivi mobili basati su iOS, per esempio (e sono tanti).
Per liberarsi da ogni dubbio, c’è però l’omonima sezione, che recita:
“L’abbonamento speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un abbonamento per ciascuna di esse.”
Adattando la frase a smartphone e tablet sarebbe da intendere come “limitata alla residenza dell’intestatario o alla sede legale dell’impresa a cui è intestato l’apparato mobile“, visto che non esiste un indirizzo fisico di installazione o uso di un apparato che nasce appositamente per essere trasportato ovunque possibile.
La seconda parte della frase invece è in netto contrasto con la smentita Rai di oggi (“fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiamo già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più’ televisori“), così come è in contrasto con la portabilità già evidenziata.
Voi come la interpretate?
[UPDATE] Neanche a farlo apposta, proprio oggi la RAI ha rilasciato l’app Rai.tv per iPad, superando quindi i limiti imposti dalla tecnologia Silverlight adottata per i siti web. Purtroppo non sono ancora riuscito a testarla perchè i video richiedono una connessione wi-fi, di cui notoriamente non dispongo. Senza nulla togliere alle restanti considerazioni – che restano valide – è comunque da sottolineare la straordinaria coincidenza dell’annunciato (poi smentito) canone e del rilascio dell’app.